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Semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi


26/09/2011

In tempi celeri, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/09/2011, n.221 il Decreto del Presidente della Repubblica n.151/2011, del 01/08/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.”

Il decreto individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina il rispetto delle condizioni di sicurezza antincendio per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative.

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state distinte in tre categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Fino all'adozione del decreto ministeriale, che sarà emanato dal Ministero dell’Interno per garantire l'uniformità delle procedure, la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa e per disciplinare la presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento, saranno applicate le disposizioni del Decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, che regola le modalità di presentazione ed il contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno abrogate diverse disposizioni normative, tra cui si segnalano il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, sulla determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco. Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, sulla semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi il Decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982 sulla determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

La nuova normativa è stata elaborata per rispondere alle esigenze di snellimento delle procedure amministrative e per mantenere criteri uniformi sul territorio che potessero comunque garantire la sicurezza antincendio.

È stato fissato il principio che per dare inizio ad un’attività lavorativa è sufficiente segnalare all’autorità competente, in questo caso ai Vigili del fuoco, l’inizio dell’attività e allegare a questa segnalazione fatta dall’imprenditore, una documentazione che attesti il rispetto della normative, in particolare di sicurezza antincendio. Stiamo parlando della cosiddetta SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Con questa documentazione, che sostituisce il vecchio CPI, si può già far operare l’attività. Ai Vigili del fuoco - come ha ribadito l’ingegner Fabio Dattilo, Direttore Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica dei VV.F., in un'intervista rilasciata alla rivista sul numero di settembre - rimane l’obbligo del controllo ex post non più ex ante, che viene quindi dato in virtù di un sopralluogo entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione.

 
       
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