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La Sorveglianza Sanitaria è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il D.Lgs. 81/2008, stabilisce tra l’altro che spetta al datore di lavoro la nomina del medico competente, il quale può essere:

  • dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
  • libero professionista;
  • dipendente del datore di lavoro;

SICURTER, attraverso la sua rete di professionisti è in grado di offrire ai propri partner il servizio di sorveglianza sanitaria, comprendente:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, il decreto in oggetto stabilisce delle sanzioni amministrative per il datore di lavoro e/o il dirigente:

  • Art. 41, co. 3: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro

Sanzioni per medico competente

  • Art. 41, co. 3, 5 e 6-bis: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro
 
       
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