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Lavori in spazi confinati – approvazione decreto


09/08/2011

Approvato il 3 agosto dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il D.P.R. riguardate la sicurezza e la prevenzione nel lavoro in ambienti confinati.

Così come anticipato nella nostra news del 12 maggio, il Decreto che sarà a giorni pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che ricordiamo riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento, o nei quali può essere riscontrata la presenza di gas. Ambienti a rischio quindi, caratterizzati sovente da spazi angusti: silos, pozzi, cunicoli, cisterne.

Il decreto, condiviso dalle Regioni e dalle parti sociali, arriva come passo conclusivo e successivo del dibattito istituzionale inerente i temi in questione per i quali il Ministero del lavoro si era espresso nella circolare 5/2011 “Quadro giuridico degli appalti” (Circolare n.5/2011 del Ministero del Lavoro: il quadro giuridico degli appalti). Circolare nella quale il dicastero, a fronte di un trend crescente di infortuni mortali tragicamente accaduti (Molfetta 3 maggio 2008 5 morti), Mineo 11 luglio 2008 6 morti, Sarroch 26 maggio 2009 3 morti e Capua 11 settembre 2010 3 morti) in tali ambienti, chiedeva l’innalzamento delle misure di prevenzione, controllo e tutela.

I provvedimenti introdotti dal decreto e che a breve entreranno in vigore riguardano la preparazione, la formazione, il corretto uso dei DPI, le competenze professionali dei lavoratori e delle imprese che saranno le uniche a poter operare in ambienti confinati; la conoscenza delle misure di sicurezza; l’addestramento complementare alla valutazione di tutti i rischi. Questo testualmente dalla nota diramata del Ministero del lavoro, quanto previsto dal nuovo decreto:

- “Imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell’obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento – oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento – relativamente ai rischi che sono propri degli “ambienti confinati” e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi; ciò con riferimento a tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;

- imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (DPI) (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi;

- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il “capo-gruppo” affianchi l’esperienza maturata in concreto);

- integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica  e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento;

- applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003″.

 

Misure introdotte affinché:

- Prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). È previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;

- il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino;

- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro.

Per approfondimenti: Approvazione definitiva del decreto per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti confinati.

 
       
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